Art. 3.
(Norme per l'esercizio dello sport del tiro a volo).

      1. L'articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco

 

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dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa.
      2. La licenza di cui al comma 1 consente l'acquisto e l'utilizzo esclusivo delle sole armi sportive.
      3. La licenza ha la durata di un anno ed è rinnovata su istanza motivata, previa certificazione di idoneità psicofisica e previo accertamento dei carichi giudiziari pendenti.
      4. Il trasporto e l'utilizzazione delle armi a titolo sportivo sono autorizzati nel territorio della provincia in cui la licenza è stata rilasciata. Il trasporto e l'utilizzazione delle armi a titolo sportivo in altre province sono autorizzati esclusivamente per giustificato motivo e previo nulla osta del questore.
      5. La validità della licenza è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa».